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Municipio Bodio
6743 Bodio
Tel. 091 864 11 22
      091 873 20 80
Fax 091 864 14 68
E-mail
comune@bodio.ch
Segretaria
Citino Maria Teresa
Orari di apertura
lunedì
10.30-12.00 / 16.30-18.00
da martedì a venerdì
10.30-12.00 / 15.00-16.30

RICHIAMO AGLI UTENTI DELLE STRADE COMUNALI
 
Disposizioni per il periodo invernale 2009/2010

1.         il Comune provvede, nel limite del possibile, all’adozione di tutte le misure atte ad evitare i pericoli derivanti dalla neve e dalla formazione del ghiaccio sul campo stradale. Gli utenti sono però avvertiti che il Comune non può essere ritenuto responsabile dei danni derivanti dallo slittamento di autoveicoli su strade ghiacciate o coperte di neve;

 

2.         rimozione dei veicoli per l’esecuzione della calla neve:

       in caso di nevicate (o di minaccia di precipitazioni), i veicoli devono essere tolti, dai loro detentori o conducenti, dalle strade, posteggi e piazze pubbliche per consentire il regolare servizio di sgombero neve. I detentori, rispettivamente, i conducenti saranno ritenuti responsabili di eventuali danni da ritardi o impedimenti nell’esecuzione del servizio di sgombero della neve come pure delle spese per la rimozione dei loro veicoli. L’ente pubblico non è responsabile dei danni inevitabili causati ai loro veicoli privati dal regolare servizio sgombero neve o insabbiamento;   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3.         lo sgombero di eventuali accumuli di neve, provocati dal passaggio della calla sulla pubblica via davanti alle entrate degli stabili ed agli accessi alle proprietà private, deve essere eseguito a cura dei proprietari;

 

4.        è vietato gettare sulla pubblica strada o sui marciapiedi la neve proveniente dallo sgombero delle proprietà private e quella accumulata davanti alle stesse;

 

5.        è vietato provocare la fuoriuscita di acque sulle strade, marciapiedi, scalini ecc., in genere durante la stagione invernale ed in particolare quando non è escluso il pericolo di gelo;

 

6.         si richiama pure ai proprietari di stabili, che non l’avessero ancora fatto, la necessità di munire i tetti e le pensiline con tegole paraneve per evitare la caduta di neve o lastroni di ghiaccio sulla pubblica via e di proteggere eventuali cinte sprovviste di zoccolo e i cancelli con i mezzi atti a resistere alla pressione della neve causata dai mezzi di sgombero.

       I proprietari restano gli unici responsabili per i danni a persone o cose provocate dalla caduta di lastroni di neve dai tetti;

 

7.         l’inosservanza di questi punti verrà punita a norma di legge.

 

 

 

                                                                                IL MUNICIPIO



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